giovedì 21 novembre 2013

CORSI SERALI, CPIA E LA DERIVA BUROCRATICO-CENTRALISTA DELL’IDA

di Domenico Piperis*


Dopo cinque mesi dall’approvazione in Consiglio dei Ministri del Regolamento sui CPIA (D.P.R. 29.10.2012 n. 263 del 4 ottobre 2012) che, come è noto, ha ridisegnato al ribasso l’offerta formativa per l’istruzione degli adulti nel nostro Paese, il MIUR, con Decreto Interdipartimentale del 5 marzo u.s., mise in piedi un’équipe col nome di “Gruppo Tecnico IDA” (“GTI”) per affidargli l’incarico specifico di redigere le Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento.
Tale incarico, che risulta a dire il vero eccezionale poiché non menzionato in alcun luogo dello già citato D.P.R. n.263/12, evidenzia l’impasse in cui il MIUR si è ritrovato per non aver pubblicato da sé quelle Linee in tempo utile, nel corrente anno scolastico, per avviare i nove progetti assistiti di CPIA (costituiti sperimentalmente con Nota prot. n. 1231 del 19 settembre 2013 in Veneto, Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, Toscana, Lazio, Campania, Puglia e Sicilia), e per applicare il Regolamento alle prime quattro classi dei Corsi serali di scuola secondaria superiore (di fatto, ciò sta avvenendo senza modificare i quadri orari previgenti, ma solo adattando i programmi alla riforma del 2° ciclo).
A fronte di ciò, la nomina del GTI appare per quello che è realmente: un disperato tentativo di presentare le Linee guida almeno prima della data fissata per la cessazione dei CTP e Corsi serali del previgente ordinamento (prevista il 31 agosto 2015).
Il tutto sembra rivelarsi paradossale: i CPIA che avrebbero dovuto essere avviati, in via sperimentale, dopo la pubblicazione delle Linee guida, sono stati avviati prima di essa e, quindi, in realtà non con lo scopo di valutarne l’efficacia e l’efficienza operativa, ma solo per cercare di fornire al GTI un qualche dato contingente da cui prendere spunto ( o, piuttosto, forse, vera ispirazione) per cominciare ad abbozzare quelle Linee. Così facendo, nulla si potrà dire di serio sui risultati conseguiti dai CPIA, avendo essi lavorato senza basarsi su direttive scritte (un vero e proprio “procedere a vista”), ma né, tantomeno, sul lavoro del GTI che si limiterà ad elaborare un mero documento descrittivo dell’attività svolta dai CPIA.
Si tratta senz’altro di un così bel pasticcio tale da farci intuire quanto difficoltoso sia porvi rimedio, infatti non è un caso che non si sappia ancora nulla sull’avanzamento dei lavori del GTI (e soprattutto sul come essi stiano procedendo), e che gli stessi CPIA già stiano mostrando preoccupanti segni di immobilismo.
Non è inutile, pertanto, provare a individuare le ragioni di fondo di questo “pasticcio”: esse sembrano radicarsi nella decisione presa dal legislatore di creare un CPIA, a mio avviso, burocratico e centralistico, cioè un CPIA più simile a un’azienda (e, per di più, a costo zero) che a una scuola autonoma, con vocazione anzitutto burocratica (basti vedere il controllo degli organici che esso eserciterà) che pedagogica. Pensare che il CPIA sia stato concepito come una rigida organizzazione gerarchica trova riscontro nel documento del MIUR, “10 passi verso i CPIA”, laddove quest’ultimo sembra essere caratterizzato proprio in tal modo, come risulta a pag. 9 dalla slide n. 3. Qui, il CPIA è delineato a mo’ di accampamento militare romano (castrum), avente al centro la sede "principale" (il livello amministrativo) circondata dalle sedi didattiche (il livello operativo) che, a loro volta, sono circondate dalle sedi territoriali (il livello formativo). Siffatto sistema viene spacciato per ciò che in realtà non è, e cioè è presentato come una “rete” di scuole, in cui a queste ultime però non è dato rivestire il ruolo essenziale che nell’ambito dell’IDA assolutamente loro spetta, e così si ritrovano ridotte ad essere generiche sedi didattiche o "punti di erogazione" del servizio (per intenderci, metaforicamente, come fossero indistinti distributori di carburante), e tale ruolo si è deciso di farlo passare in mano alle sedi territoriali (quindi a tutti, ma proprio tutti, i soggetti pubblici e privati che in qualche modo hanno a che fare con la formazione degli adulti), che assurgono a veri promotori dell’IDA, reputati capaci di stimolare, calamitare e orientare gli adulti nell’esercizio del loro diritto allo studio.
Queste, quindi, le ragioni individuabili a monte del “pasticcio-CPIA”. Proviamo ora a considerare le ragioni che ci sono a valle, in quanto da non sottovalutare affatto perché allo stesso modo di quelle si rivelano minacciose, come mostrato di seguito:
  1. la sovrapposizione di competenze nei percorsi di I livello (primo e secondo periodo) tra CPIA e Corsi serali
  2. la possibile sovrapposizione di competenze nei percorsi di II Livello tra CPIA e Corsi serali
  3. la didattica per livelli nei percorsi di II livello
  4. il problema dell’organico di diritto nelle scuole secondarie di II Grado sedi di Corsi serali
  5. la riduzione dei quadri orari dei percorsi di II livello al 70% dei corrispondenti percorsi del diurno, che va a “tagliare” la qualità dei corsi e il personale docente
In merito al primo punto in elenco, mi preme sottolineare l’irrazionalità della norma di legge che attribuisce ai CPIA la competenza sugli insegnamenti generali afferenti ai due periodi del I Livello, dopo averla sottratta ai Corsi serali che invece da sempre ne erano detentori nei percorsi del 1° e 2° anno di studi. La proposta ha un’intrinseca vocazione anti-didattica perché costringerà gli studenti ad un’estenuante pendolarismo da una “sede didattica” di un CTP (per gli insegnamenti generali) a un’altra di un Corso serale (per gli insegnamenti tecnico-scientifici), ma anche perché calpesta il principio dell’unitarietà dell’azione didattica, fondandosi essa sulla valutazione costante e collegiale dei feedbacks provenienti dagli studenti, e sulla cooperazione dei docenti per raggiungere gli obiettivi didattici comuni. Penso che tale scelta sia stata fatta dal legislatore soprattutto al fine di rendere meno traumatico e drastico il taglio degli organici dei CTP che confluiranno nei CPIA.
Nel secondo punto, vi esterno quella che è la mia personale supposizione sul come la situazione attuale ben presto potrebbe evolvere, ossia la supposizione di un aggravamento delle problematiche delineate al primo punto, legato alla possibilità che possa venire attribuita ai CPIA anche la competenza sugli insegnamenti generali del 1° periodo del II Livello, essendo già stata loro accordata quella sui similari insegnamenti del I livello (Vedi primo punto). Parlo, quindi, di un possibile rischio, in quanto se è vero che una siffatta ibridazione di competenze non è contemplata dal Regolamento, è anche vero che è tradizione del nostro Paese porre in essere il classico assalto alla “diligenza” (alias Linee guida) al fine di inserire disposizioni ad hoc che soffochino o, comunque nel migliore dei casi, circoscrivano ancor più l’autonomia dei Corsi serali, autonomia che il legislatore, grazie ai combinati disposti dell’ art. 3 comma 4 e dell’art. 4 comma 6 del Regolamento, ha voluto invece salvaguardare “incardinandoli” nei rispettivi Istituti.
I più scettici penseranno che questa mia supposizione sia soltanto una grossolana esagerazione per il sol fatto che il Regolamento non è più emendabile, ma in realtà è proprio con questo loro modo di pensare che si arriva a trascurare il pericolo rappresentato dall’insorgenza di manovre atte a svuotare la portata dell’incardinamento, a metterlo in discussione, in quanto attualmente unica roccaforte grazie a cui i Corsi serali possono sperare di continuare a operare in autonomia. Insomma, penso non sia affatto un errore credere in una tale sup-posizione, perché, tra l’altro, assistiamo all’inesausto accanimento contro questo punto del Regolamento da parte dei fautori dei CPIA, che ne parlano con disappunto reputandolo il frutto della “miopia del legislatore”, ossia l’unico responsabile dell’infrangersi di ciò che per loro sarebbe stata una grande occasione, l’occasione di unificazione, ecc. ecc. e a quale scopo dicono ciò? Facile, immaginarlo: essi auspicano che il GTI gli faccia giustizia ripristinando, a loro dire, una delle “idee più innovative” del comma 632 della Legge 296/2006, disattesa nell’ultima versione del Regolamento. Ho il sospetto che a costoro, più della micidiale riduzione di organico che, a regime, colpirà CTP e Corsi serali del “vecchio ordinamento”, spaventi l’immutata autonomia dei Corsi serali. Per questo i Corsi serali devono continuare a vigilare attentamente sui lavori del GTI, e cioè per tenere quanto più lontano il pericolo di passare dal loro’"incardinamento" nelle scuole d’origine al loro "incatenamento" ai CPIA.
La ragione inerente al terzo punto richiama una questione anch’essa molto delicata poiché, come sa soprattutto chi insegna nel triennio dei Corsi serali, non è affatto facile organizzare la didattica per livelli in presenza di studenti con crediti formativi (formali, informali e non formali) e/o debiti formativi da recuperare in itinere.
<<Quanti gruppi di livello è giusto formare? Come dovrebbe essere modificato il quadro orario per rispondere a tutte le esigenze di una didattica per livelli (concepita come superamento della didattica per classi)?>>. Veri e propri dilemmi questi, domande di non facile risposta, e intanto mentre noi ci prepariamo a porcele (nello scongiurato più atroce dei casi), aspettando che un qualche “lume” si faccia intravedere nel “buio” delle sperimentazioni in atto, il GTI farebbe bene a guardare all’esperienza più che ventennale dei Corsi serali Progetto “Sirio e “Aliforti”, per scoprire, alla fine, che non è il variabile e indistinto “gruppo di livello” ma lo stabile e definito “gruppo classe” a porre le premesse per una frequenza efficace dell’adulto poiché è in esso che egli si identifica e si relaziona.
Se le questioni già evidenziate sono spinose, altresì quella posta al quarto punto non è da meno. Infatti, che ne sarà degli organici dei Corsi serali quando questi ultimi, il 31 agosto 2015, cesseranno? E i codici meccanografici che adesso li individuano, che fine faranno, cesseranno anche loro? E, ancora, ipotizzando che ciò diverrà realtà, nell’istituto sede di Corsi serali, l’organico docente diventerà unico nello stesso modo in cui è unico, tanto per intenderci, l’organico del personale ATA? Se la risposta fosse affermativa, e, a mio parere, non potrebbe non esserlo se si vuole dare un valore pratico al concetto d’"incardinamento" - in quanto pensato appositamente per arginare la coatta dispersione delle risorse umane qualificate operanti nei Corsi serali- , sarà necessario approvare una norma che garantisca la precedenza di tale personale nell’IDA. Se, invece, la risposta fosse negativa, niente potrà impedire il lento ma inesorabile depauperamento delle risorse umane dei Corsi serali, quale miglior presagio del loro declino totale.
Infine, il caso richiamato nel quinto punto è correlato col quarto: la riduzione, operata dalla riforma, del quadro orario dalle 28 ore attuali alle 22-23 ore settimanali, comporterà inevitabilmente un taglio degli organici del 30% e una riduzione della qualità dell’offerta formativa. La soluzione da innescare al fine di placare tale “sete riduttiva” sarebbe da ricercarsi nella creazione dell’organico unico d’Istituto o, meglio ancora, dell’organico funzionale del corso serale, che stabilizzerebbe le risorse umane specializzate e, così, assicurerebbe l’ampliamento dell’offerta formativa.
È facile presagire, a fronte di tutto questo, che le Linee guida diventeranno il nuovo terreno di scontro tra le due diverse concezioni di scuola serale: quella “formativa” da una parte, e quella “formalista” dall’altra.
Alla fine, i CPIA saranno sicuramente una realtà con la quale si dovrà coesistere, un tipo di coesistenza questa che, per quanto mi riguarda, avrà solo lo scopo di prevenirne i danni e, nel caso quest’ultimi fossero inevitabili, di limitarne almeno l’importanza, come si fa con le catastrofi annunciate per tentare di porvi parzialmente rimedio.


*Domenico Piperis è docente del Corso Serale SIRIO dell'ITIS "G. Marconi" di Bari

Articolo già pubblicato sulla rivista online Orizzonte Scuola