martedì 28 aprile 2015

L’INSOSTENIBILE INCOERENZA DELL’ISTRUZIONE DEGLI ADULTI

centro per l'istruzione degli adulti di Bari
La sede del CPIA di Bari
articolo già pubblicato su OrizzonteScuola.it, a cura di Domenico Piperis*

Terminate, com’è noto, il 15 febbraio u.s. le preiscrizioni on-line alla classe prima delle scuole secondarie di secondo grado, gli Uffici Scolastici Territoriali (UST) hanno richiesto alle scuole di ogni ordine e grado i dati previsionali dell’organico classi per avviare l’iter volto a definire gli organici di diritto per l’anno scolastico 2015-2016. Questa fase, per le ricadute che ha sull’organizzazione scolastica in generale (gestione soprannumerari, trasferimenti), è così importante da obbligare l’Amministrazione, in caso di errata previsione dell’organico di diritto, a porvi rimedio in sede di organico di fatto. Ciò è senz’altro positivo, ma nei fatti è poco idoneo a garantire un servizio scolastico pubblico efficiente ed efficace (ammesso che abbia ancora un senso qualificare con tali aggettivi il settore pubblico, dopo il depauperamento economico e morale che lo ha investito).

I percorsi d’istruzione di secondo livello (ex Corsi serali), pur potendo usufruire per le iscrizioni di termini di scadenza più ampi rispetto alle scuole del mattino (v. Circolare n. 51 del 18/12/2014 “Iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2015/2016” che recita: “… Il termine di scadenza per le iscrizioni ai percorsi di istruzione degli adulti è fissato di norma al 31 maggio 2015 e comunque non oltre il 15 ottobre 2015. Con successiva nota saranno fornite più precise indicazioni circa le modalità di iscrizioni e i modelli di domanda. …”), si ritrovano a dover invece rispondere alla stessa regola che governa queste ultime, con evidenti ricadute più restrittive sulla qualità del servizio scolastico offerto all’utenza adulta.

Per i corsi d’istruzione di secondo livello, incardinati nelle scuole di appartenenza, infatti, definire la pianta organica in relazione soltanto alla serie storica degli alunni iscritti non è più sufficiente se disgiunta dai periodi didattici richiesti dal nuovo assetto didattico (v. Circolare n. 34 del 1 aprile 2014 “Dotazioni organiche del personale docente per l’anno scolastico 2014/2015 - Trasmissione schema di Decreto Interministeriale.” che recita: “… A partire dell'anno scolastico 2014-2015 la dotazione organica delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 4, comma 6, del D.P.R. 263/2012 e' definita per i percorsi di secondo livello, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), in relazione all'assetto didattico ed organizzativo di cui agli articoli 4 e 5, tenuto conto che i rispettivi quadri orari sono pari al 70 per cento di quelli previsti dai corrispondenti ordinamenti, sulla base dei dati comunicati dal dirigente scolastico dell'istituzione scolastica al competente ufficio scolastico regionale con riferimento alla serie storica degli studenti iscritti con riferimento alla Tabella D – Scuola Secondaria di secondo grado del Contingente di organico per l’anno scolastico 2014/2015 allegata. …”).

Il misconoscimento di questi periodi didattici da parte degli UST preclude l’attivazione dei relativi gruppi di livello conducendo all’automatica sottostima dell’organico classi (v. D.I. del 10/4/2014 “Linee Guida per il passaggio al Nuovo Ordinamento (Art.11, Comma 10, D.P.R 263/2012)” che al par. 3.4 -I Gruppi di livello- recita: “… Elemento fondamentale per la personalizzazione dei percorsi, che pone al centro le competenze dell’allievo adulto, è l’organizzazione per gruppi di livello. Tale organizzazione è relativa ai periodi didattici di cui all’art. 4 del Regolamento, che costituiscono il riferimento per la costituzione delle classi e possono essere fruiti anche in due anni scolastici. ...”).

I Corsi serali, obbligati come sono a stimare anzi tempo l’organico classi, riescono a malapena a farsi autorizzare, nell’organico di diritto, le classi del triennio, ma mai anche le classi del biennio (salvo a provvedervi, come già detto, con l’organico di fatto ma con esiti così incerti che se la cosa si concretizzasse per davvero avrebbe quasi del prodigioso), così minando la coerenza del corso di studi poiché a settembre non sarà possibile attivare il primo periodo didattico e i correlati gruppi di livello. E pensare che proprio i gruppi di livello avrebbero dovuto rappresentare fin dallo scorso anno scolastico lo scenario didattico più innovativo dell’IDA riformata.

L’incoerenza tra ciò che le Linee Guida dicono e la prassi amministrativa è così insostenibile che si fatica a credervi, ma di fatto essa costringe i Corsi serali in una sorta di “sospensione temporale” laddove il “nuovo” tarda a vedersi e il “vecchio” ancora indugia a lasciare il posto al primo (… ma alla fine come potrebbe farlo?). Questo è il senso racchiuso all’interno del titolo, perché se non la si vuole chiamare incoerenza come altro potremmo inquadrarla?

Può sembrare paradossale ma penso che proprio l’organico sarà il tallone d’Achille dell’IDA riformata, così essa, mentre cerca con fatica di adeguarsi alle nuove regole (nonostante le Linee Guida siano state diramate più di un anno fa), si troverà sicuramente ancora impreparata il 31.8.2015, data che il Regolamento ha sancito per la cessazione dei Corsi serali del “vecchio ordinamento”. Infatti, da quando i CPIA hanno cominciato ad operare –cioè fin dall’a. s. 2012-2013, anche se in via sperimentale- nulla di ciò che le Linee Guida avevano delineato (patto formativo, gruppi di livello, strutturazione delle UDA capitalizzabili, certificazioni, formazione on-line, flessibilità dell’anno scolastico e dei periodi didattici, ecc.) è stato realizzato (fatta salva la riduzione degli organici, unica cosa che finora ha funzionato davvero bene).

È utile, pertanto, comprenderne più a fondo le ragioni di tutto questo, partendo proprio da una riflessione sui periodi didattici e sulle problematiche che scaturirebbero se ne fosse negata l’attivazione.

Stabilito che per gruppo di livello debba intendersi un’aggregazione di studenti aventi uguali bisogni formativi, riconosciuti dopo un’accurata indagine sul loro pregresso sia scolastico che lavorativo e formalizzati nel “patto formativo” individuale, è logico ipotizzare che senza i periodi didattici non sarebbe possibile costituire i relativi gruppi di livello e, conseguentemente, neanche stabilire il numero di classi in organico.

Entrando nel merito della questione, messi da parte i CPIA, che non sono riusciti a produrre nulla di significativo sul fronte dell’auspicata ottimizzazione del settore (evitando di parlare del caos organizzativo in cui si dibattono), avrebbero dovuto essere proprio gli UST, a mio parere, a fare un po’ di chiarezza, anziché con incredibile insipienza agire complicando ulteriormente il processo di riforma. Gli UST dovrebbero cogliere l’esigenza organizzativa dei Corsi serali di avviare tutti i periodi didattici compreso il primo perché, impedendone nell’organico di diritto la costituzione, si avrebbero ripercussioni negative sulla carriera degli studenti che, se in possesso solo della certificazione del primo periodo didattico del primo livello, verrebbero privati della possibilità di acquisire la certificazione necessaria per il passaggio al secondo periodo didattico del secondo livello.

E pensare che per poter avviare un periodo didattico basterebbero 25 alunni per ogni periodo (v. Circolare n. 36 del 10 aprile 2014 “DPR 263/12 a.s. 2014/2015: Istruzioni per l'attivazione dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA) e per la determinazione delle dotazioni organiche dei percorsi di istruzione degli adulti di primo livello [art. 4, comma 1, lett. a)], di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana [art. 4, comma 1,lett. c)] e di secondo livello (art. 4, comma 1, lett. b)]. Trasmissione Schema di Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.” che, al par. “B.4 Percorsi di secondo livello – assetti didattico-organizzativi” recita: “I percorsi di secondo livello di Istruzione tecnica, di Istruzione professionale e di Liceo artistico di cui al D.P.R. 29 ottobre 2012, n. 263, art. 4, comma 1, lettera b) sono articolati in tre periodi didattici strutturati come indicato all'art. 4, comma 3.

Come previsto dalla Circolare n. 34 del 1 aprile 2014, il primo e il secondo periodo didattico possono essere attivati con almeno 25 studenti; il terzo periodo didattico che si identifica con la classe terminale, al fine di garantire la necessaria continuità didattica nella fase finale del corso di studi, può essere costituito con un numero pari ai secondi periodi didattici purché comprendano almeno 10 studenti.

Al fine di assicurare lo svolgimento dei corsi di cui al citato art. 4, comma 1, lettera b), in particolare, l'avvio del primo e del secondo periodo didattico per gli indirizzi di studio coerenti con le specifiche esigenze delle diverse realtà territoriali, è possibile derogare dal numero di 25 alunni, purché si adottino assetti didattico-organizzativi che consentano di rientrare nei limiti di spesa previsti, con una più razionale utilizzazione delle risorse umane mediante:

a. l'aggregazione di studenti di indirizzi, articolazioni e opzioni diversi della stessa tipologia di istituzione scolastica: tecnica o professionale o artistica per le discipline comuni: "Lingua e letteratura italiana", "Lingua inglese", "Storia", "Matematica" per il primo, secondo e terzo periodo didattico e altre eventuali discipline comuni;

b. l'aggregazione di studenti di indirizzi, articolazioni e opzioni diversi dell'istruzione tecnica per "Diritto ed economia", "Scienze integrate (Fisica)", "Scienze integrate (Chimica)", "Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica", "Tecnologie informatiche" per il primo periodo didattico;

c. l'aggregazione di studenti di indirizzi, articolazioni e opzioni diversi dell'istruzione professionale per le discipline di indirizzo comuni del primo biennio;

d. l'aggregazione di studenti di indirizzi diversi di liceo artistico per le discipline di indirizzo comuni del primo biennio, del secondo biennio e dell'ultimo anno;

e. l'aggregazione di studenti della stessa tipologia di istituzione scolastica: tecnica o professionale o artistica, di diversi indirizzi, articolazioni e opzioni per unità di apprendimento comuni alle discipline dei diversi indirizzi, articolazioni e opzioni.”

In che modo definire, a fronte di tutto ciò, la negazione della formazione delle classi del primo periodo didattico se non come un “indebito atto amministrativo”?

Se i Corsi serali non possono attivare il primo periodo didattico non possono nemmeno rilasciare la certificazione prescritta dalla normativa per il passaggio degli studenti dal primo al secondo periodo didattico del secondo livello. Come potrebbero agire, allora, i Corsi serali per risolvere il problema della mancata attivazione del primo periodo didattico? Nel rispondere a tale interrogativo considererò tutte le opzioni possibili, persino quelle improbabili:
1) rifiutare l’iscrizione dell’adulto;
2) inserire comunque l’adulto in una classe del secondo periodo didattico;
3) attivare corsi di riallineamento.
La prima opzione –intrinsecamente provocatoria– non è praticabile, perché costringerebbe l’adulto o a rinunciare agli studi o a rivolgersi a un istituto privato, ma in questo caso con oneri per lui intollerabili che potrebbero semmai essere sopportati solo se compensati da una significativa riduzione dei tempi di conseguimento del diploma.
La seconda non è ugualmente praticabile da parte di un Corso serale che operi con serietà, poiché pur potendo esso concedere la certificazione mediante un generico esame di ammissione, lo farebbe ben sapendo di concederlo a un adulto con competenze nemmeno lontanamente paragonabili a quelle raggiungibili alla fine del primo periodo didattico, e ciò quindi porrebbe quel Corso serale nella condizione di commettere il reato di falso in atto pubblico.
L’unica ipotesi fattibile sarebbe la terza, ma anche in questo caso vi sono difficoltà non trascurabili. Infatti, facciamo l’ipotesi di un adulto che, interessato soprattutto al conseguimento di un diploma del percorso di secondo livello, sia privo anche del titolo del percorso di primo livello. Egli, quindi, dovrebbe conseguire prima tale titolo presso il CPIA e poi la certificazione di superamento del primo periodo didattico del secondo livello presso un Corso serale, per essere poi ammesso alla frequenza del secondo periodo didattico del secondo livello. Ma come potrebbe costui acquisire la certificazione se il Corso serale non può attivare il primo periodo didattico?

Qui, subentra il “patto” tra CPIA e Corsi serali, atto ad aggirare l’ostacolo.

Infatti, la certificazione verrebbe fatta conseguire in due tempi, vale a dire prima frequentando il secondo periodo didattico del primo livello presso il CPIA, acquisendo con ciò le competenze nelle materie generali, e poi frequentando corsi di riallineamento creati ad hoc presso il Corso serale, acquisendo le competenze nelle materie specifiche di indirizzo. Purtroppo, pur mettendo da parte i dubbi più che fondati circa la validità didattica di siffatti corsi di riallineamento (del resto poco fattibili a fronte delle scarse risorse a disposizione delle scuole, e comunque insufficienti a svolgere tutte le ore previste dal primo periodo didattico) anche questa terza ipotesi non sarebbe più praticabile alla luce delle ultime disposizioni ministeriali, cioè della Circolare n. 28 del 10 gennaio 2014 e della Circolare n. 6 del 27/02/2015 stabilenti che gli adulti se hanno manifestato la volontà di proseguire gli studi per il conseguimento del diploma del secondo ciclo, devono iscriversi al primo periodo del secondo livello e non essere indirizzati dal CPIA alla frequenza del secondo periodo del primo livello.

Infatti la Circolare n. 28 del 10 gennaio 2014 “ Iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2014/2015.” asserisce che: <<… In attesa della definizione delle linee guida, applicative del Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, si fa riserva di fornire istruzioni in relazione alle iscrizioni ai percorsi di istruzione per gli adulti, il cui termine di scadenza resta fissato al 31 maggio 2014. In ogni caso, a partire dall’a. s. 2014/2015, i corsi erogati, compresi quelli che si svolgono presso gli istituti di prevenzione e pena, sono riorganizzati nei percorsi di cui al DPR n.263/2012: a) percorsi di istruzione di primo livello; b) percorsi di istruzione di secondo livello; c) percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana. Ai percorsi di istruzione di primo livello, destinati agli adulti anche stranieri, possono iscriversi anche coloro che hanno compiuto il sedicesimo anno di età e che non sono in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione, in coerenza con quanto previsto dall’art.3, commi secondo e terzo, del D.M. n.139/2007. Ai percorsi di istruzione di secondo livello (ex corsi serali), destinati agli adulti anche stranieri, possono iscriversi anche coloro che hanno compiuto il sedicesimo anno di età e che, già in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione, dimostrino di non poter frequentare il corso diurno.>>

Mentre, ancora più esplicitamente, la Circolare n. 6 del 27 febbraio 2015 “Iscrizioni ai percorsi di istruzione per gli adulti a.s. 2015/2016.” afferma che: <<… Nel prossimo anno, dunque, i percorsi di primo livello e i percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana sono realizzati dai CPIA; i percorsi di secondo livello, invece, sono realizzati dalle istituzioni scolastiche di secondo grado presso le quali funzionano i percorsi di istruzione tecnica, professionale e artistica, rimanendo in esse incardinati, a tal fine individuate nei piani di dimensionamento definiti dalle Regioni. Pertanto, dall'a.s. 2015/2016 gli adulti (coloro che hanno compiuto i 18 anni d'età) che, avendone titolo, intendono conseguire un diploma dell'istruzione tecnica o professionale o artistica, dovranno iscriversi alle istituzioni scolastiche presso le quali sono incardinati i corrispondenti percorsi di secondo livello che provvederanno tempestivamente a trasmettere la domanda di iscrizione in copia al CPIA di riferimento; gli adulti, invece, che intendono conseguire il titolo di studio conclusivo del primo ciclo o il titolo attestante la conoscenza della lingua italiana a livello A2 o che intendono sviluppare e potenziare le competenze di base connesse all'obbligo di istruzione dovranno iscriversi direttamente ai CPIA. …>>.

Se tutto ciò che si è detto sinora non dovesse bastare a dare il senso del conflitto fra prassi amministrativa e indicazioni ministeriali, ci sarebbe in realtà anche da porre all’attenzione un altro caso di incoerenza che coinvolge i docenti dichiarati soprannumerari per effetto della riduzione dei quadri orari dei Corsi serali dalle 28 ore/sett. del vecchio ordinamento alle 22 h/sett della “riforma” (pari al 70% dei corrispondenti corsi diurni), trasferiti d’ufficio anziché essere mantenuti in organico d’istituto. Eppure, a tal riguardo, la normativa parla chiaro perché, prevedendo un tale esito, ne disponeva il loro mantenimento in organico d’istituto (v. la già citata Circolare n. 34 del 1 aprile 2014 “Dotazioni organiche del personale docente per l’anno scolastico 2014/2015 - Trasmissione schema di Decreto Interministeriale.” o la Nota prot. n. 6753 del 27 febbraio 2015 - “Dotazioni organiche del personale docente per l’anno scolastico 2015/2016 - Trasmissione schema di Decreto Interministeriale.” che recitano:<<… Per quanto riguarda i percorsi di secondo livello (ex-corsi serali), che rimangono incardinati presso gli istituti di secondo grado, la prevista riduzione dei quadri orari, il cui monte ore sarà pari al 70% dei corrispondenti corsi diurni, non comporterà riduzione alla dotazione organica e le eventuali economie potranno essere utilizzate, prioritariamente, per lo sviluppo dei percorsi di secondo livello e, in via subordinata, per altre esigenze delle istituzioni di secondo grado.>>.

Altro che sviluppo dei percorsi di secondo livello, bisognerebbe parlare piuttosto di sottosviluppo di essi, perché è a questo stato che si stanno riducendo i Corsi serali in nome del contenimento della spesa pubblica (vedi contingente di organico regionale).

È evidente, alla luce di tutto questo, che gli UST dovrebbero favorire e non ostacolare l’attivazione del primo periodo didattico dei percorsi di secondo livello, a meno che non vogliano di proposito indebolire l’impianto riformatore dell’IDA già di per sé deficitario. Intanto il MIUR, benché in ritardo rispetto ai tempi che sarebbero stati necessari per levare i CPIA dallo stato di stallo in cui versano, ha avviato, con Nota prot. n. 2276 del 18/03/2015 “Misure nazionali di sistema, ex art. 11, co. 10, DPR 263/12: Piano Attività per l’Innovazione Dell’Istruzione degli Adulti (PAIDEIA) – Avvio attività”, seminari interregionali, per fare il punto della situazione e dare impulso alla riforma. Ma, ci riuscirà? Vedremo come andrà a finire. Intanto registriamo che gli esiti finora raggiunti sono non solo deludenti, ma anche in controtendenza rispetto agli obiettivi fissati nelle Linee Guida e, infine, sicuramente indignitosi per un Paese civile.


(*) docente presso il Corso serale - Progetto “Sirio” - dell'IISS "G. Marconi" di Bari, membro di direzione del Comitato per la Difesa e la Promozione delle Scuole Serali Pubbliche